Osservatorio Nazionale sulla Salute nelle Regioni Italiane (Italian Observatory on Health Care in the Regions, I.O.H.C.R.)


Capo 1 – Denominazione sede scopo

Art. 1

L’Osservatorio Nazionale sulla Salute nelle Regioni Italiane, con sede in Roma presso l’Istituto di Igiene, UCSC, Facoltà di Medicina e Chirurgia, L.go F. Vito n. 8, si qualifica come istituzione di carattere scientifico sotto forma di Centro di Eccellenza promossa dall’Università Cattolica del Sacro Cuore in collaborazione con le competenti istituzioni accademiche, scientifiche e tecnologiche nazionali ed internazionali, con particolare riferimento all’European Observatory on Health Care Systems dal quale mutua i meccanismi istituzionali.

Art. 2

L’Osservatorio si prefigge lo scopo di:

  • monitorare secondo criteri di scientificità validati l’impatto dei determinanti organizzativi e gestionali dei diversi Sistemi Sanitari Regionali italiani sullo stato di salute della popolazione;
  • trasferire i risultati della ricerca ai responsabili regionali, aziendali e alla Comunità scientifica nazionale ed internazionale ai fini di migliorare la produzione ed erogazione dei servizi sanitari.

Art. 3

Sulla base delle finalità dell’osservatorio vengono realizzate linee di ricerca, attività formative e divulgative inerenti:

  • l’analisi dei sistemi sanitari regionali e del quadro ambientale ed economico-sociale di riferimento;
  • la valutazione, analisi e rappresentazione delle diverse condizioni dello stato di salute, a livello del singolo e della popolazione, e della qualità complessiva dell’assistenza.

Art.4

In linea con la politica di ricerca e l’offerta formativa sopradescritta, l’osservatorio si prefigge di:

  • fornire conoscenze di elevata qualità sui sistemi sanitari nelle regioni italiane;
  • identificare esperienze chiave di buona pratica e valutare l’impatto delle diverse strategie;
  • comunicare e diffondere i risultati in maniera continuativa;
  • trasferire attivamente le migliori pratiche organizzative e gestionali alle aziende sanitarie pubbliche e private;
  • monitorare sviluppi e riforme dei sistemi sanitari regionali;
  • valutare ex-post l’impatto delle riforme dei sistemi sanitari regionali;
  • sviluppare attività finalizzate al trasferimento di conoscenze ed evidenze alla Comunità scientifica, alle Aziende sanitarie e alle Regioni che vogliano impostare adeguati programmi di gestione dei servizi sanitari.

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Capo 2 – Degli organi

Art. 5

Organi dell’Osservatorio sono: la Direzione, la Segreteria Scientifica, il Comitato Scientifico, i Centri di Riferimento Regionali con i relativi Responsabili, il Collegio dei Revisori.

Art. 6

La Direzione è costituita dal Direttore e dal Responsabile Scientifico ed ha responsabilità di guida, indirizzo e coordinamento delle attività dell’Osservatorio. In particolare, il Direttore cura i rapporti con le istituzioni esterne all’Osservatorio e il Responsabile Scientifico coordina le attività interne all’Osservatorio. La Direzione nomina la Segreteria Scientifica (e, al suo interno, il Segretario Scientifico e il Responsabile Organizzativo), il Comitato Scientifico ed i Responsabili dei Centri di Riferimento Regionali. Essa convoca e fa parte di diritto del Comitato di Coordinamento di cui all’Art. 11. Le attività del Direttore e del Responsabile Scientifico sono finanziate da un’apposita voce del bilancio dell’Osservatorio.

Art. 7

La Segreteria Scientifica è organo fiduciario della Direzione ed è costituita da sei persone (di cui un Segretario Scientifico e un Responsabile Organizzativo) identificate tra coloro che hanno idonei e riconosciuti requisiti scientifici e professionali. La Segreteria Scientifica ha il compito di gestire l’attività dell’Osservatorio, in particolare disciplina le modalità di partecipazione alle attività statutarie, definisce obiettivi, programmi, scadenze e finanziamento delle linee di ricerca e sviluppo nel corso dell’anno e ne individua i relativi responsabili.
In particolare, all’interno delle attività di ricerca, la Segreteria definisce le modalità di collaborazione con i Referenti Regionali per la produzione dei rapporti di analisi dei rispettivi sistemi sanitari, sotto forma di rapporti periodici, stabilisce i modelli cui dovranno essere uniformati e fissa le date di scadenza per la presentazione degli stessi. Essa verifica la puntualità della stesura dei rapporti. Il mancato rispetto delle scadenze, ripetuto per tre volte, dà luogo alla revoca del mandato ai Referenti Regionali e alla sospensione del relativo finanziamento.
La Segreteria Scientifica è convocata su iniziativa della Direzione e fa parte di diritto del Comitato di Coordinamento di cui all’Art. 11. I componenti della Segreteria Scientifica restano in carica per un triennio e sono rieleggibili. Le attività della Segreteria sono finanziate da un’apposita voce del bilancio dell’Osservatorio.

Art. 8

Il Comitato Scientifico è costituito da membri nominati dalla Direzione, tra le eminenti figure di rilievo internazionale nel campo della Sanità pubblica, economia, gestione dei servizi sanitari e delle altre tematiche di interesse dell’Osservatorio. Il Comitato programma e valuta insieme ai Centri di Riferimento Regionale le attività svolte, secondo le linee di indirizzo predisposte dalla Direzione. Il Comitato ha il compito di revisione dei rapporti regionali e dei prodotti di ricerca sviluppati dall’Osservatorio, riferendo alla Direzione sulla rispondenza alle modalità e ai tempi prestabiliti. Il Comitato Scientifico valuta l’ammissibilità dei finanziamenti pubblici e privati all’attività dell’Osservatorio.

I componenti del Comitato Scientifico sono tenuti a partecipare alle riunioni e alle attività scientifiche previste dal presente statuto. La mancata e ingiustificata partecipazione, ripetuta per tre volte, alle riunione del Comitato Scientifico da luogo alla revoca del mandato e alla sospensione dei compensi relativi.
I componenti del Comitato Scientifico restano in carica per un triennio e sono rinominabili. Le attività dei membri del Comitato sono finanziate da un’apposita voce del bilancio dell’Osservatorio.

Art. 9

I Responsabili dei Centri di Riferimento Regionali sono nominati dalla Direzione, nell’ambito di figure di chiara fama nelle realtà territoriali di competenza e fanno parte di diritto del Comitato di Coordinamento di cui all’Art. 11.
Il Responsabile del Centro di Riferimento Regionale programma, coordina, organizza e gestisce, secondo gli obiettivi e le modalità previste dalla Direzione, le attività di pertinenza dei Centri Regionali, e ne risponde alla Direzione. Inoltre programma e valuta insieme al Comitato Scientifico le attività di ricerca e sviluppo secondo le linee di indirizzo predisposte dalla Direzione.
Ogni Centro si organizza autonomamente sulla base di linee guida fornite dalla Segreteria Scientifica e riceve fondi dall’Osservatorio, destinati a finanziare le attività programmate ed il personale coinvolto, rimanendo comunque libero di acquisire altri fondi previo parere del Comitato Scientifico.
Ogni Centro è responsabile di produrre un rapporto periodico relativo all’impatto dei determinanti organizzativi e gestionali su cui si fonda il Sistema Sanitario Regionale sullo stato di salute della popolazione di riferimento, redatto secondo uno schema approvato dalla Segreteria Scientifica e dal Comitato Scientifico.

Art. 10

La gestione finanziaria dell’Osservatorio è controllata da un Collegio dei Revisori costituito da tre membri designati per tre anni dalla Direzione. Il Collegio elegge nel proprio seno un Presidente. I revisori debbono accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, nonché verificare la consistenza di cassa e l’esistenza dei beni di proprietà sociale. Il Collegio dei Revisori può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e controllo.

Art. 11

Il Comitato di Coordinamento è costituito dalla Direzione, dalla Segreteria Scientifica e dai Responsabili dei Centri di Riferimento Regionali.
L’Osservatorio, su convocazione della Direzione, riunisce periodicamente il Comitato di Coordinamento, per la valutazione delle collaborazioni e dei finanziamenti istituzionali ed extra-istituzionali.

Art. 12

Il Direttore, o, in sua assenza, il Responsabile Scientifico, ha la firma e la rappresentanza dell’Osservatorio di fronte a terzi e in giudizio. Il Direttore redige annualmente una relazione sull’attività dell’Osservatorio da sottoporre alla Direzione e alla Segreteria Scientifica.

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Capo 3 – Prodotti

Art. 13

In linea con la politica di ricerca e l’offerta formativa rispondenti alle finalità statutarie, l’Osservatorio realizza prodotti di ricerca, diffusione e formazione scientifica. In particolare:

  • rapporti regionali periodici;
  • monografie e altre pubblicazioni scientifiche;
  • una Biblioteca ed un servizio di Documentazione sui temi di ricerca;
  • una newsletter;
  • un sito web;
  • convegni ed incontri di studio e di approfondimento (media forum);
  • altre attività definite dalla Direzione e dal Comitato scientifico.

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Capo 4 – Del bilancio e patrimonio

Art. 14

Il patrimonio dell’Osservatorio è costituito da:

  • contributi e finanziamenti da istituzioni pubbliche e private;
  • eventuali donazioni, erogazioni e lasciti;
  • utili derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
  • rendite di beni mobili e immobili pervenuti all’Osservatorio a qualsiasi titolo.

L’anno finanziario decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre. Il Direttore, o, in sua assenza, il Responsabile Scientifico, redige annualmente un bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre all’approvazione del Comitato Scientifico. Il Direttore è responsabile dell’amministrazione economico-finanziaria dell’Osservatorio. Predispone i dati per il bilancio di previsione e il consuntivo da sottoporre al Comitato Scientifico per la redazione del rendiconto. Può, inoltre, aprire conti correnti presso istituti bancari e presso l’amministrazione postale, con tutte le facoltà di deposito, girata dei titoli ed emissione di assegni. Per queste funzioni può avvalersi di un collaboratore fiduciario.

Art. 15

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

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Capo 5 – Delle disposizioni finali

Art. 16

Il presente statuto entra in vigore immediatamente dopo l’approvazione da parte della Segreteria Scientifica, del Comitato Scientifico e dei Referenti Regionali. La Direzione sottopone al Comitato Scientifico le eventuali modifiche e/o integrazioni al presente statuto.

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